Art. 5.
(Incentivazione di azioni socialmente responsabili).

      1. I programmi di intervento in materia di edilizia scolastica possono essere finanziati tramite contributi di imprese o di enti privati, anche non riconosciuti, impegnati in azioni socialmente responsabili mediante raccolte finalizzate di risparmio di sostegno.
      2. Le raccolte di cui al comma 1 possono avvenire in deroga alla normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria, previa stipula di apposita convenzione con l'ente locale competente, cui sono destinate le somme acquisite.
      3. Le risorse finanziarie acquisite ai sensi del presente articolo non possono essere utilizzate per alcuna finalità diversa dai programmi di intervento in materia di edilizia scolastica.
      4. I soggetti promotori delle raccolte di cui al comma 1 hanno diritto di accesso agli atti dei procedimenti amministrativi riguardanti le gare e le procedure di appalto concernenti gli interventi finanziati e sono abilitati a presentare esposti alla Corte dei conti per eventuali responsabilità connesse a ritardi ingiustificati o a cattiva gestione delle risorse messe a disposizione.

 

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